Service Provider Addendum

da e tra

Voi, in qualità di cliente del servizio iubenda

  • l’azienda -

e

iubenda s.r.l.
Via San Raffaele, 1
20123 Milano
Italia
nella persona del rappresentante legale, Andrea Giannangelo

  • il Fornitore -

PREMESSO CHE

  • l’azienda, oppure una delle società controllate o affiliate, ha stipulato uno o più contratti (“Contratto”) con il Fornitore in forza del quale il Fornitore ha accettato di fornire il Servizio all’azienda;
  • l’azienda ed il Fornitore accettano di stipulare il presente accordo, i cui termini sono descritti di seguito, per regolare il trattamento delle Informazioni Personali condivise dall’azienda con il Fornitore per finalità operative;
  • il presente Addendum costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto ed è esecutivo dalla data della firma del Contratto.

Pertanto, l’azienda ed il Fornitore concordano quanto segue:

1. Definizioni. Ai fini del presente Addendum, le definizioni riportate nel presente paragrafo avranno esclusivamente il significato loro attribuito di seguito. Altri termini in maiuscolo avranno il significato loro attribuito nel testo del Contratto.

1.1 Per “CCPA” si intende il California Consumer Privacy Act del 2018.

1.2 Per “Informazioni Personali” si intende qualsiasi “informazione personale” (come definita nel CCPA) contenuta all’interno di dati o insieme di dati che il Fornitore “tratta” (come definito nel CCPA) per conto dell’azienda (come definita nel CCPA) per finalità operative (come definite nel CCPA), in relazione al Servizio prestato ai sensi del Contratto.

2. Doveri del Fornitore.

2.1 nei limiti in cui il Fornitore tratta Informazioni Personali per conto dell’azienda per finalità operative ai sensi del Contratto, agisce in qualità di “service provider” (come definito nel CCPA) ed è tenuto a trattare le Informazioni Personali relative agli Utenti esclusivamente al fine di prestare il proprio Servizio ai sensi del Contratto.

2.2 il Fornitore è tenuto a non conservare, utilizzare, divulgare o trattare in altro modo le Informazioni Personali per qualsivoglia finalità che non sia legata alla prestazione del Servizio, o come altrimenti consentito dal CCPA, ed è tenuto a restituire o cancellare tutte le Informazioni Personali al termine della prestazione del Servizio, oppure prima su istruzioni dell'azienda in tal senso.

2.3. il Fornitore è tenuto a seguire tutte le istruzioni dell’azienda in merito alla restituzione o distruzione delle Informazioni Personali.

2.4 il Fornitore non deve “vendere” (secondo la definizione del CCPA) nessuna delle Informazioni Personali relative agli Utenti.

2.5 il Fornitore è tenuto ad assistere l’azienda nell’adempimento del proprio obbligo di rispondere alle richieste dei “consumatori” (come definiti nel CCPA) relative alle Informazioni Personali riguardanti gli stessi, che comprende soddisfare in maniera sollecita le richieste di accesso o cancellazione delle relative Informazioni Personali in possesso del Fornitore.

2.6 Nella fattispecie, se il Fornitore riceve una richiesta di accesso (“request to know” come definita nel CCPA) oppure una richiesta di cancellazione da parte di un consumatore relativa alle Informazioni Personali che il Fornitore raccoglie, conserva o, in generale, tratta per conto dell’azienda, e non ottempera alla richiesta, dovrà illustrare le motivazioni del rifiuto. Il Fornitore è tenuto anche ad informare il consumatore che deve presentare le richieste direttamente all’azienda e, se possibile, fornire al consumatore le relative informazioni di contatto.

2.7 il Fornitore è tenuto a stipulare, con ogni subfornitore che tratti Informazioni Personali, un accordo scritto che obblighi il subfornitore a rispettare norme che siano almeno tanto restrittive quanto quelle imposte al Fornitore stesso ai sensi del presente Addendum, incluso il divieto di vendita delle Informazioni Personali.

3. Corrispettivo.

Fermo restando qualsiasi disposizione presente nel Contratto stipulato tra il Fornitore e l’azienda, l’accesso del Fornitore alle Informazioni Personali non fa parte del corrispettivo scambiato tra le due parti in relazione al Contratto.

4. Durata dell’Addendum.

Fermo restando la scadenza del Contratto, il presente Addendum rimarrà effettivo fino al momento in cui il Fornitore cancellerà o restituirà all’azienda tutte le Informazioni Personali, nel qual momento l’Addendum s’intenderà risolto automaticamente.

5. Conflitti.

In presenza di qualsiasi conflitto o incongruenza tra il presente Addendum ed i termini del Contratto, prevarrà il presente Addendum, nonostante qualsivoglia disposizione contraria nel Contratto.

Ultima modifica: 30 aprile 2024

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