Linee guida AgID sull’accessibilità: le domande più frequenti

Le linee guida AgID sull’accessibilità sollevano dubbi ricorrenti: chi deve adeguarsi, chi è esente, cosa serve avere pronto, come si gestisce la conformità. Qui trovi le risposte alle domande più frequenti:

Quali siti e servizi rientrano negli obblighi della normativa sull’accessibilità?

Le linee guida si applicano a categorie specifiche di servizi digitali rivolti ai consumatori, non a tutti i siti web. I servizi coinvolti rientrano in sei categorie:

  1. E-commerce: qualsiasi negozio online dove un consumatore può effettuare un acquisto
  2. Servizi bancari e di pagamento: home banking, pagamenti online, piattaforme di investimento, portafogli digitali
  3. Servizi di trasporto passeggeri: siti di compagnie aeree, autobus, treni, traghetti
  4. Piattaforme e-book: vendita e distribuzione di libri elettronici
  5. Servizi di comunicazione elettronica: fornitori di accesso a Internet, servizi di messaggistica e chiamata (WhatsApp, Zoom, servizi VoIP)
  6. Servizi di accesso ai media audiovisivi: guide elettroniche ai programmi (EPG) e piattaforme per individuare e visualizzare contenuti audiovisivi

Due criteri determinano se sei nel perimetro:

1. Il servizio è rivolto ai consumatori?
2. Rientra in una delle sei categorie?

Se la risposta a entrambe è sì, gli obblighi si applicano.

Ma nella pratica, non sempre è immediato capire se il proprio sito rientra o meno. Qui sotto rispondiamo agli scenari più comuni.

Ho un sito vetrina senza vendita online: devo adeguarmi?

In generale, no. Un sito che presenta l’azienda, i servizi o il portfolio, senza funzionalità di acquisto o prenotazione automatizzata, non rientra negli obblighi.

Vale indipendentemente dal settore: hotel, architetto, guida alpina, agenzia immobiliare, cooperativa sociale, società sportiva. Lo stesso per i siti editoriali (blog, news, portfolio) e per i siti con form di contatto dove un operatore poi richiama il cliente.

Ho un e-commerce, anche piccolo o solo per l’Italia: rientro?

Sì. Le dimensioni non contano (salvo l’esenzione microimpresa) e nemmeno il mercato di riferimento. Un e-commerce rientra anche se vende solo in Italia, anche se è piccolo, anche se opera in un settore di nicchia.

La stessa logica si applica a servizi che funzionano come un e-commerce anche se non si chiamano così:

  • Una testata giornalistica in abbonamento con pagamento online
  • Un SaaS rivolto ai consumatori con acquisto o sottoscrizione online
  • Una piattaforma di vendita di e-book o contenuti digitali a pagamento
  • Corsi online, app di fitness, servizi in abbonamento accessibili ai consumatori

Se un utente privato può pagare e ricevere il servizio in autonomia e a distanza tramite il sito web senza passare da un operatore, devi adeguarti.

Un sito con form di prenotazione o richiesta preventivo rientra negli obblighi?

Dipende da cosa fa il form.

Rientra un form strutturato che chiude la prenotazione con pagamento online: un hotel con booking integrato, una biglietteria, un sito di trasporti dove prenoti data, tratta e paghi in un unico flusso.

Non rientra il form di contatto in cui lasci i dati e un operatore ti richiama per confermare disponibilità, preventivo o appuntamento. È una richiesta di contatto, non una transazione.

Liberi professionisti, associazioni no-profit e cooperative: servono adeguamenti?

Non è lo status giuridico a decidere, è cosa fa il sito.

Un sito che presenta l’attività, i servizi o la missione senza vendita o prenotazione online non rientra negli obblighi. Un sito che raccoglie donazioni ricorrenti con checkout automatizzato, vende corsi, gestisce iscrizioni a pagamento o ha un e-commerce collegato rientra come qualsiasi altro fornitore.

Stesso principio per fondazioni, ordini professionali e studi associati.

Anche se il sito non rientra negli obblighi, renderlo accessibile resta consigliabile per esperienza utente, SEO e inclusione. Le linee guida stesse incoraggiano tutti i fornitori ad adottare misure di accessibilità.

Un servizio rivolto alle aziende (B2B) deve rispettare i requisiti di accessibilità?

Se il servizio è principalmente B2B ma viene utilizzato anche da consumatori, l’intero servizio deve rispettare i requisiti (Sezione 8.1 delle linee guida, pag. 44).

L’esempio riportato nel testo: un e-commerce di hardware dove gli acquirenti possono essere sia consumatori sia professionisti che acquistano computer per la propria attività. Tutto il servizio rientra.

Non conta il cliente prevalente. Conta chi può accedere al servizio.

Un portale B2B con accesso riservato e verificato, non accessibile ai consumatori, non rientra.

Microimprese: chi è esente e cosa succede in caso di segnalazione?

L’esenzione richiede due condizioni da soddisfare contemporaneamente:

  1. Meno di 10 dipendenti E
  2. Fatturato annuo O totale di bilancio annuo pari o inferiore a 2 milioni di euro

Se manca anche una sola condizione, l’esenzione non si applica. 8 dipendenti ma 3 milioni di fatturato: non esente. 12 dipendenti ma 1,5 milioni di fatturato: non esente.

La piattaforma di reclamo AgID (segnalazioni.agid.gov.it) è aperta a tutti. Qualsiasi utente può segnalare un sito. Anche le imprese esenti possono essere segnalate, ma in tale caso sarà sufficiente dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti per l’esenzione, ovvero di essere una microimpresa.

Come funziona la piattaforma di segnalazione AgID e cosa succede dopo un reclamo?

La piattaforma è segnalazioni.agid.gov.it ed è già attiva. Per segnalare, l’utente deve autenticarsi tramite SPID o CIE. Non è possibile segnalare in forma anonima.

Il processo:

  1. AgID valuta formalmente il reclamo
  2. Se fondato, contatta il fornitore del servizio richiedendo collaborazione per l’approfondimento del reclamo
  3. Al fornitore potrà essere richiesto di fornire documentazione tecnica a supporto della conformità e di adottare specifiche misure correttive
  4. Se la non conformità persiste e in caso di mancata collaborazione, AgID potrà decidere di applicare sanzioni

Le sanzioni, vanno da 5.000 a 40.000 euro per violazione degli obblighi di accessibilità e da 2.500 a 30.000 per i casi di mancata cooperazione con l’autorità. Ai sensi della legge Stanca, le aziende con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro nei tre anni precedenti possono essere soggette a sanzioni fino al 5% del fatturato annuo.

Basta avere la dichiarazione di accessibilità per rispondere a una segnalazione?

La dichiarazione pubblicata sul sito è un punto di partenza, ma non basta da sola. AgID può richiedere documentazione tecnica dettagliata: checklist di conformità compilate, risultati di scansioni o audit, prove concrete che il sito soddisfa i requisiti.

Cosa devo avere pronto per essere in linea con normativa sull’accessibilità?

Tre elementi.

1. Un sito conforme allo standard WCAG 2.1 Livello AA

Lo standard tecnico di riferimento. Il sito deve rispettare quattro principi:

  • Percepibile: testi leggibili, alternative per immagini e video, contrasto sufficiente
  • Operabile: funzionalità raggiungibili da tastiera, tempo sufficiente per interagire
  • Comprensibile: lingua della pagina dichiarata, messaggi di errore chiari, navigazione coerente
  • Robusto: compatibilità con lettori di schermo, HTML valido e strutturato

2. Una dichiarazione di accessibilità

Pubblicata sul sito. Deve contenere:

  • Come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità
  • Eventuali limitazioni note e i piani per risolverle
  • Un contatto per segnalazioni

Per aiutarti a partire, abbiamo preparato una guida con un modello di dichiarazione pronto da adattare al tuo servizio. Scarica la guida e il modello →

3. Documentazione tecnica di supporto

Da presentare in caso di verifica da parte di AgID. Le linee guida allegano 4 checklist di riferimento:

  • Scheda 1: Siti web (EN 301 549)
  • Scheda 2: Siti web (WCAG 2.1)
  • Scheda 3: Documenti non web
  • Scheda 4: Applicazioni mobili

La documentazione deve essere in formato digitale, firmata digitalmente e con marcatura temporale.

Chi deve preparare la documentazione tecnica?

La responsabilità è del fornitore del servizio. Le linee guida non impongono che sia redatta da un soggetto certificato, ma suggeriscono comunque di identificare una figura, interna o esterna, dedicata. Le opzioni più comuni:

  • In autonomia, partendo dalle 4 checklist allegate alle linee guida
  • Con uno scanner di accessibilità, che analizza le pagine e identifica i problemi
  • Con un audit professionale affidato a uno specialista esterno

Per un sito semplice, le checklist e uno scanner possono essere sufficienti. Per un e-commerce con decine di template, un audit è consigliabile.

Compilare la dichiarazione di accessibilità senza un’analisi del sito è rischioso?

Sì. In caso di segnalazione, AgID verifica la documentazione e può rilevare incongruenze tra quanto dichiarato e la situazione effettiva. La dichiarazione deve riflettere lo stato reale del servizio.

Accessibility Widget di iubenda: cosa copre e come si inserisce nel percorso di conformità

Accessibility Widget aggiunge al sito un’interfaccia che consente agli utenti di adattare la navigazione alle proprie esigenze:

  • Regolazione del contrasto e della dimensione del testo
  • Spaziatura e stile del testo personalizzabili
  • Navigazione da tastiera migliorata
  • Compatibilità con lettori di schermo
  • Alt text automatico per le immagini tramite AI

Il widget interviene su una serie di aspetti che migliorano l’accessibilità del sito dal momento dell’installazione. Chi usa già il cookie banner di iubenda non deve aggiungere codice: Accessibility Widget funziona attraverso lo stesso script.

La conformità ai requisiti di accessibilità, ad ogni modo, richiede attività e adempimenti ulteriori, come, ad esempio, interventi sul codice del sito (struttura HTML, etichette dei form, sottotitoli per i video, PDF accessibili). Per questo il widget va considerato come parte di una strategia più ampia, insieme agli strumenti di analisi e alla dichiarazione di accessibilità.

Il vantaggio è che il miglioramento per gli utenti è immediato: dal giorno dell’installazione, chi visita il sito ha a disposizione strumenti concreti per personalizzare la propria esperienza.

Come funziona Accessibility Widget per le agenzie che gestiscono più siti?

L’obbligo di accessibilità ricade sul fornitore del servizio (il titolare del sito), non sull’agenzia. Le agenzie hanno però un ruolo fondamentale: sono spesso le prime a intervenire sugli aspetti tecnici.

Il widget e gli strumenti di iubenda possono essere attivati per ciascun sito gestito. Per volumi significativi, contattaci per discutere soluzioni adatte al tuo modello commerciale.

Le linee guida si applicano anche alle app mobili e alle applicazioni desktop?

Le linee guida coprono sia siti web sia applicazioni mobili. Le stesse logiche si applicano a entrambi: categorie di servizi, consumatori vs professionisti, microimpresa.

Per le applicazioni desktop, il quadro è più sfumato: rientrano se sono rivolte ai consumatori e necessarie per accedere ai servizi nelle sei categorie coperte. Un software gestionale interno generalmente non rientra; un’applicazione che permette ai consumatori di effettuare pagamenti o prenotazioni può rientrare.

Cosa si intende per “servizi di comunicazione elettronica”?

La categoria include:

  • Fornitori di accesso a Internet (ISP)
  • Servizi di messaggistica e chiamata interpersonale (WhatsApp, Telegram, Zoom, servizi VoIP, piattaforme di videoconferenza)
  • Servizi di trasmissione di segnali

Non rientrano i servizi che usano Internet come canale ma il cui scopo principale è diverso. Un e-commerce non è un servizio di comunicazione elettronica solo perché si raggiunge via browser.

La distinzione è tra chi fornisce l’infrastruttura o il canale di comunicazione e chi lo usa per offrire un altro tipo di servizio.

Ho un sito già online: quanto tempo ho per adeguarmi?

I requisiti di accessibilità sono effettivi dal 28 giugno 2025.

La normativa, tuttavia, prevede un regime transitorio per alcuni casi specifici.

In particolare, i fornitori di servizi possono continuare a erogarli utilizzando prodotti, tra cui hardware e sistemi operativi o terminali self-service, già in uso prima del 28 giugno 2025, fino al 28 giugno 2030.

I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono continuare senza modifiche fino alla scadenza e per un massimo di 5 anni da tale data.

In altre parole, i servizi la cui fornitura è iniziata prima del 28 giugno 2025 possono continuare a operare alle stesse condizioni fino alla scadenza del contratto in essere, ma non oltre il 28 giugno 2030.

La condizione è che il servizio rimanga invariato. In caso di modifiche, il regime transitorio decade e l’adeguamento diventa immediato.

Le linee guida forniscono esempi:

  • Modifica sostanziale: migrazione da un CMS a un altro, rifacimento dell’interfaccia utente
  • Non è modifica sostanziale: aggiornamento di versione del CMS, aggiunta di un chatbot

Per i siti nuovi (online dopo giugno 2025), gli obblighi si applicano da subito.

I siti della Pubblica Amministrazione devono seguire le stesse regole?

I siti della PA hanno obblighi di accessibilità separati, già in vigore (Legge Stanca, L. 4/2004 e direttiva UE 2016/2102 e relativa normativa italiana di recepimento, D.Lgs. 106/2018). La PA ha una propria dichiarazione di accessibilità da pubblicare annualmente sul portale AgID.

Le nuove linee guida si concentrano sui servizi digitali offerti da soggetti privati. Per la PA, integrano il quadro esistente ma non lo sostituiscono.

Se gestisci un sito della PA, verifica lo stato della dichiarazione di accessibilità: se non è aggiornata, è il momento di farlo.

Se hai una domanda che non trovi qui, scrivici: aggiorniamo regolarmente l’articolo con i dubbi che riceviamo.

Vuoi approfondire?

Per dubbi specifici sul tuo caso, consulta un legale: le linee guida sono recenti e l’interpretazione di alcuni casi limite richiede un’analisi caso per caso. Per domande commerciali o tecniche su Accessibility Widget: info@iubenda.com