📌 I contenuti riportati di seguito hanno carattere informativo e non si riferiscono a servizi direttamente offerti da iubenda.
Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, ad esempio quando non acconsente al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
Lo statuto specifica anche il termine entro il quale il diritto di recesso deve essere esercitato, nonché le eventuali cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Nello statuto è dunque possibile prevedere delle cause di recesso ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.
Circa le cause di recesso ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge, suggeriamo di utilizzare il caso dell’uscita di determinati soci dalla compagine sociale successivamente ad operazioni di equity crowdfunding.
La clausola può essere redatta con questo contenuto minimo:
Uscita dei soci di controllo successivamente ad operazioni di equity crowdfunding ai sensi dell’art. 24 del Regolamento della Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016. Tale diritto è riconosciuto per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall’articolo 25, commi 2 e 4, del decreto-legge 179/2012 e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell’offerta
Il diritto al recesso in caso di uscita dei soci di controllo dalla compagine sociale è necessario qualora la società intenda effettuare raccolta di capitale di rischio con operazioni di equity crowdfunding (o comunque non intenda precludersene il ricorso in futuro).
Il Regolamento della Consob impone infatti al gestore del portale di crowdfunding di verificare che lo statuto o l’atto costitutivo della startup innovativa prevedano il diritto di recesso dalla società, ovvero il diritto di covendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio, nel caso in cui i soci di controllo trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi.