Iubenda logo
Inizia la generazione

Documentazione

Indice dei contenuti

La clausola di gradimento in una SRL: cosa è, come utilizzarla ed esempio

📌 I contenuti riportati di seguito hanno carattere informativo e non si riferiscono a servizi direttamente offerti da iubenda.

Cos’è una clausola di gradimento?

La clausola di gradimento è la previsione statutaria mediante la quale si rende l’ingresso nella società di un soggetto subordinato all’approvazione da parte dell’organo amministrativo, dell’assemblea, di un singolo socio oppure di un soggetto esterno (tipicamente, una banca).
Tale approvazione può essere totalmente discrezionale, ed in questo caso si parla di mero gradimento, oppure negabile solo in assenza di determinati requisiti in capo al soggetto interessato all’ingresso, ed in questo caso si parla di gradimento condizionato.

Qualora il gradimento sia mero (ossia rifiutabile arbitrariamente), al socio che intendeva trasferire la sua partecipazione e non l’ha potuto far pere a causa del diniego (mancato gradimento) ricevuto spetta il diritto di recedere dalla società ed ottenere la liquidazione della sua quota.
La clausola di gradimento è spesso utilizzata per “remunerare”, anche se non in termini patrimoniali, un socio che abbia investito in misura significativa nella società, per garantirgli una posizione di forza (consistente nella facoltà di non accettare nuovi soci) all’intero della compagine.

Come funziona la clausola di gradimento?

Il modello di statuto di iubenda consente di articolare la clausola di gradimento come segue:

  • quanto al soggetto al quale spetta l’esercizio del diritto di gradimento, la scelta è tra la maggioranza assoluta dei componenti dell’organo amministrativo della società ed i soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale;
  • quanto ai requisiti ai quali assoggettare il giudizio di gradimento (è escluso quindi il mero gradimento), si può optare per: 1) possesso delle seguenti specifiche professionalità e competenze in capo al terzo potenziale acquirente; 2) mancato esercizio da parte del terzo acquirente di una attività concorrente con quella sociale; 3) effettiva capacità dei potenziali soci di prestare la seguente opera o il seguente servizio che risulti funzionale per il raggiungimento degli scopi sociali; 4) insussistenza, in capo all’aspirante acquirente, di una situazione di palese conflitto di interessi;
  • si può prevedere che siano esclusi o meno al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell’alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo;
  • si può definire liberamente il limite di tempo entro il quale l’organo amministrativo è tenuto a comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento, nonché scegliere liberamente se, in caso di mancata risposta entro tale limite di tempo, il consenso sia da intendersi concesso oppure negato;
  • si può prevedere che nel caso il gradimento sia negato da parte dei soci al socio mancato alienante spetti il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell’art. 2473 del codice civile

Quali vantaggi e quali svantaggi comporta la previsione della clausola di gradimento nello statuto di una SRL?

L’inserimento della clausola di gradimento nel proprio statuto dà ai soci fondatori della SRL il vantaggio di poter attribuire una posizione di influenza e di forza all’interno della compagine sociale a uno o più soci (ad esempio chiunque abbia contribuito in misura determinante al finanziamento della società) senza un esborso monetario, e quindi garantire un equilibrio stabile e soddisfacente alla compagine stessa.
Tale inserimento, comporta, però, il rischio che un investitore di capitale che voglia entrare nella società ma non voglia in seguito avere ostacoli a cedere la propria partecipazione chieda ai soci di procedere, prima del proprio ingresso, ad una modifica statutaria che elimini la clausola di gradimento – con i costi connessi.

Esempio del funzionamento di una clausola di gradimento in una SRL

Camilla, Matteo e Andrea sono soci di una SRL. Andrea vuole trasferire la sua quota.

Nello Statuto è previsto che le partecipazioni siano trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci. È inoltre stabilito che che la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell’acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, debba essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata. Andrea in via quindi una lettera raccomandata a Camilla e Matteo comunicando generalità dell’acquirente e specificando la partecipazione che vuole trasferire.

Camilla e Matteo devono pronunciarsi mediante decisione senza obbligo di motivazione e, ai fini della determinazione della maggioranza, non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente, Andrea.

La decisione dei soci (Camilla e Matteo) deve essere comunicata al socio trasferente (Andrea) con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento e in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende affermativo; nel caso di mancato gradimento (da parte di Camilla e Matteo) e quindi di intrasferibilità della partecipazione, ad Andrea spetta il diritto di recesso; nel caso invece di gradimento affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l’acquisto della quota di Andrea.


SCOPRI DI PIÙ SU IUBENDA

Ti aiutiamo con gli obblighi di legge,
così tu puoi dedicarti al tuo business

Se hai un’impresa e operi online, devi rispettare alcuni requisiti legali.

iubenda offre soluzioni pensate da un team di avvocati per adeguare i tuoi siti web e le tue app alle normative di più Paesi e legislazioni

Per siti/app

Generatore di Privacy e Cookie Policy

Crea la tua privacy e cookie policy in pochi minuti.

Personalizzabile grazie ad oltre 1800 clausole in 11 lingue, aggiornate automaticamente se la legge cambia. Il nostro generatore ti permette di redigere un documento in pochi minuti e di integrarlo perfettamente sul tuo sito o la tua app

Esplora
Per siti/app

Cookie Solution

Gestisci le preferenze di consenso come richiesto dalla Direttiva ePrivacy, dal GDPR e dal CCPA.

Compatibile con il framework di IAB. La nostra soluzione ti permette di generare un cookie banner completamente personalizzabile, ottenere il consenso, configurare il blocco preventivo, impostare le preferenze pubblicitarie, raccogliere il consenso per la personalizzazione dei Google Ads e altro ancora.

Esplora
Per siti/app

Generatore di Termini e Condizioni

Crea i tuoi termini e condizioni in pochi minuti.

Personalizzabile grazie ad oltre 100 clausole pre-configurate, disponibile in 9 lingue, potente ed accurata, la nostra soluzione è in grado di gestire anche gli scenari più complessi. Ideale per e-commerce, marketplace, SaaS, app e altro ancora.

Esplora
Per siti/app
Per oraganizzazioni

Consent Solution

Adegua i tuoi form al GDPR, al CCPA e alla LGPD: raccogli una prova del consenso e documenta opt-in e opt-out.

La nostra soluzione si integra perfettamente con i tuoi moduli di raccolta dati, si sincronizza con i tuoi documenti legali e include un’intuitiva dashboard che ti permette di recuperare i consensi in qualsiasi momento.

Esplora

Inizia la generazione

Genera i tuoi documenti e adegua il tuo sito o app alle normative in pochi minuti