Granulare, allo scorrimento di pagina, al proseguimento della navigazione: scopriamo come differiscono le linee guida per la raccolta del consenso tra Italia e Spagna.
A colpo d’occhio:
Italia | Spagna | |
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È consigliato l’uso del cookie banner? | ||
Il consenso allo scorrimento è considerato un meccanismo valido? | × | |
Il consenso tramite proseguimento della navigazione è considerato valido? | × | |
Il cookie banner deve prevedere anche un pulsante “Rifiuta”? | × | × |
I cookie vanno bloccati preventivamente? | ||
Il consenso ai cookie dev’essere granulare (espresso cioè per categorie)? | × | |
È richiesta una prova del consenso in maniera analoga al GDPR? | × | Non chiaramente indicato |
Per un confronto più dettagliato, continua a leggere:
Il Garante Italiano (Garante Privacy) al momento riconosce specificamente il “compiere un’azione di scorrimento (c.d. scroll down)” come un’indicazione valida di consenso mediante comportamento attivo.
Tieni però presente che questa disposizione potrebbe cambiare in futuro e allinearsi a quella di altre autorità preposte alla protezione dei dati (ad esempio Spagna, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Belgio e Grecia) che non considerano valido il consenso raccolto tramite scorrimento della pagina.
Al momento, per quanto riguarda l’Italia, sì. Tieni però presente che, come per il consenso allo scorrimento, anche questa disposizione potrebbe presto cambiare e allinearsi a quella degli altri paesi (tra cui la Spagna).
Questa funzionalità è richiesta agli utenti che operano nel Regno Unito, in Germania, Francia e Irlanda. Mentre altri paesi si “limitano” a consigliarne l’uso, al momento in Italia e Spagna il pulsante “Rifiuta” non è obbligatorio.
Sì. Ad eccezione delle categorie esenti, gli script che installano cookie vanno bloccati finché l’utente non presta il proprio consenso.
Per quanto riguarda l’Italia, al momento non sei obbligato a fornire agli utenti opzioni granulari rispetto alle categorie di cookie a cui prestare il consenso (ovviamente questa indicazione potrebbe cambiare in futuro).
Al contrario, la Spagna richiede che tu preveda questa funzionalità.
Non per l’Italia (al momento). Per quanto riguarda la Spagna invece, non è chiaramente specificato. C’è la possibilità che – diversamente dall’Italia – un cookie tecnico non costituisca una prova sufficiente e che pertanto non possa essere utilizzato per soddisfare il requisito di “tenere traccia” del consenso acquisito.
In tal caso, anziché una semplice prova, è richiesta la presenza di un registro dei consensi.
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