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Per definizione, i patti parasociali sono veri e propri contratti, stipulati tra due o più soci di una società di persone o di capitale (ad esempio, una SRL oppure una SpA).
Tramite questi contratti sì disciplina il modo in cui i soci che li stipulano gestiranno i loro rapporti interni, quelli con gli amministratori della società e/o con i terzi.
Questi accordi, in quanto contratti di diritto privato (e quindi sotto la giurisprudenza del Codice Civile), sono vincolanti solo per i soci che li firmano, a differenza delle clausole statutarie che invece hanno valenza per tutti i soggetti che di tempo in tempo saranno soci della società.
I patti parasociali hanno durata massima di cinque annie non posso quindi essere a tempo indeterminato. Inoltre, anche se le parti hanno previsto un termine maggiore, tutti i patti sociali si ritengono comunque stipulati per questa durata. In ogni caso, possono essere comunque rinnovati a scadenza sopraggiunta.
Se nel patto non è previsto un termine più favorevole, ogni socio ha diritto di recedere dal patto parasociale che ha stipulato con un preavviso di 180 giorni.
I patti parasociali possono inoltre contenere penali per inadempimento, che sanzionano il loro mancato rispetto da parte dei soci con un obbligo di pagamento prefissato nell’importo.
I patti parasociali maggiormente diffusi e utili da stipulare all’atto della costituzione della società sono quelli che regolano:
L’utilizzo di patti parasociali comporta il vantaggio per i soci che li stipulano di poterli non rendere noti, sia per quanto riguarda la loro esistenza sia per quanto riguarda il loro contenuto, ad altri soggetti esterni ai patti.
Il limite di questo tipo di accordi sta, d’altro canto, nel fatto che siccome essi vincolano solo i soci contraenti, la loro violazione da parte di un socio rende quest’ultimo passibile soltanto dell’applicazione di rimedi contrattuali (applicazione di penali, risoluzione per inadempimento, richiesta di risarcimento del danno) ad opera degli altri soci, senza che la società possa sanzionare in alcun modo tale violazione.
I patti parasociali hanno una funzione diversa dalle clausole nello statuto, in quanto i primi vincolano solo i soci firmatari mentre lo statuto vincola tutti i soci pro tempore della SRL. Un patto parasociale inserito nello statuto della società (sempre purché non in violazione delle norme sul contenuto dello statuto) sarebbe stipulato tra parti, e pertanto ambito di efficacia, differenti da quanto voluto dai soci contraenti.
Il recesso dai parasociali si esercita applicando la relativa clausola dei patti medesimi, se presente.
Qualora tale clausola non sia invece stata apposta al patto, al fine di evitare controversie e conflitti interpretativi circa l’applicabilità o meno dell’art. 1373, 2° comma del Codice Civile alla fattispecie, è opportuno che le parti sciolgano per mutuo consenso il patto stesso ed eventualmente ne ri-stipulino un altro senza il socio che non ne vuole più essere parte.